LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO IV -
Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti
Capo II -
Dei delitti contro la pietà dei defunti
Vilipendio delle tombe
Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.