LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO IV -
Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti
Capo I -
Dei delitti contro le confessioni religiose (3)
Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa (1)
Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni. (2)
Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni.
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(1) Rubrica modificata dall'art. 9, L 24/2/2006 n. 85.
(2) Comma modificato dall'art. 9, L 24/2/2006 n. 85.
(3) Rubrica sostituita dall'art. 10, L 24/2/2006 n. 85.