LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO IV -
Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti
Capo I -
Dei delitti contro le confessioni religiose (2)
Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose (1)
Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni.
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(1) Articolo sostituito dall'art. 8, L 24/2/2006 n. 85.
(2) Rubrica sostituita dall'art. 10, L 24/2/2006 n. 85.