LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO IV -
Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti
Capo I -
Dei delitti contro le confessioni religiose (2)
Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone (1)
Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediant vilipendio di un ministro del culto.
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(1) Articolo sostituito dall'art. 7, L 24/2/2006 n. 85.
(2) Rubrica sostituita dall'art. 10, L 24/2/2006 n. 85.