LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO III - Dei delitti contro l'Amministrazione della giustizia
Capo III -
Della tutela arbitraria delle private ragioni
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone
Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito, a querela dell'offeso, con la reclusione fino a un anno.
Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione è aggiunta la multa fino a euro 206 (lire quattrocentomila). (1)
La pena è aumentata se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con armi.
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(1) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689.