LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO III - Dei delitti contro l'Amministrazione della giustizia
Capo II - Dei delitti contro l'Autorità delle decisioni giudiziarie

Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive

Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva, ovvero nasconde l'evaso o comunque lo favorisce nel sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, è punito con la reclusione fino a due anni. Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell'articolo 386.ù
Se l'evasione avviene per colpa di chi, per ragione del suo ufficio, ha la custodia, anche temporanea, della persona sottoposta a misura di sicurezza, il colpevole è punito con la multa fino a euro 1.032 (lire due milioni). (1) Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo 387.

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(1) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689.


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