LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO III - Dei delitti contro l'Amministrazione della giustizia
Capo II - Dei delitti contro l'Autorità delle decisioni giudiziarie

Inosservanza di pene accessorie (1)

Chiunque, avendo riportato una condanna, da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, è punito con la reclusione da due a sei mesi.
[La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata].

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(1) Articolo sostituito dall'art. 129, L 24/11/1981 n. 689.


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