LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO III - Dei delitti contro l'Amministrazione della giustizia
Capo II -
Dei delitti contro l'Autorità delle decisioni giudiziarie
Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie (1)
Chiunque, per sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi nei termini all'ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
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(1) Articolo inserito dall'art. 109, L 24/11/1981 n. 689.