LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO III - Dei delitti contro l'Amministrazione della giustizia
Capo II - Dei delitti contro l'Autorità delle decisioni giudiziarie

Colpa del custode

Chiunque, preposto per ragione del suo ufficio alla custodia, anche temporanea, di una persona arrestata o detenuta per un reato, ne cagiona, per colpa, l'evasione, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 (lire duecentomila) a euro 1.032 (due milioni). (1)
Il colpevole non è punibile se nel termine di tre mesi dall'evasione procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all'Autorità.

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(1) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689.


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