LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO III - Dei delitti contro l'Amministrazione della giustizia
Capo II -
Dei delitti contro l'Autorità delle decisioni giudiziarie
Evasione (1)
Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno.
La pena è della reclusione da uno a tre anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a cinque anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite.
Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale. (2)
Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita.
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(1) Articolo sostituito dall'art. 29, L 12/8/1982 n. 532 e successivamente dall'art. 15, L 12/1977 n. 1.
(2) Comma sostituito dall'art. 29, L 12/8/1982 n. 532.