LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO III - Dei delitti contro l'Amministrazione della giustizia
Capo I - Dei delitti contro l'attività giudiziaria

Casi di non punibilità (1)

Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore. (2)
Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione. (3)

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(1) Articolo sostituito dall'art. 11, DL 8/6/1992 n. 306 convertito con modificazioni dalla L 7/8/1992 n. 356.
(2) Comma modificato dall'art. 22, L 7/12/2000 n. 397.
(3) Comma modificato dall'art. 22, L 7/12/2000 n. 397 e successivamente dall'art. 21, L 1/3/2001 n. 63.


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