LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO III - Dei delitti contro l'Amministrazione della giustizia
Capo I - Dei delitti contro l'attività giudiziaria

Patrocinio o consulenza infedele

Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'Autorità giudiziaria, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a euro 516 (lire un milione). (1)
La pena è aumentata:
1) se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria;
2) se il fatto è stato commesso a danno di un imputato.
Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a euro 1.032 (lire due milioni) (1) , se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina l'ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni.

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(1) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689.


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