LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO III - Dei delitti contro l'Amministrazione della giustizia
Capo I - Dei delitti contro l'attività giudiziaria
Favoreggiamento reale
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter , aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da euro 51 (lire centomila) a euro 1.032 (due milioni) se si tratta di contravvenzione. (1) (2)
Si applicano le disposizioni del primo e dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente. (3)
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(1) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689.
(2) Comma modificato dall'art. 25, L 19/31990 n. 55.
(3) Comma sostituito dall'art. 3, L 13/9/1982 n. 646.