LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO III - Dei delitti contro l'Amministrazione della giustizia
Capo I - Dei delitti contro l'attività giudiziaria

Favoreggiamento personale

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. (1)
Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516 (lire un milione). (2)
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

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(1) Comma inserito dall'art. 2, L 13/9/1982 n. 646.
(2) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689.


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