LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO III - Dei delitti contro l'Amministrazione della giustizia
Capo I - Dei delitti contro l'attività giudiziaria
Subornazione
Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attività investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla metà ai due terzi. (1)
La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa.
La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.
-----
(1) Comma sostituito dall'art. 11, DL 8/6/1992 n. 306 convertito con modificazioni dalla L 7/8/1992 n. 356 e successivamente modificato dall'art. 22 L 7/12/2000 n. 397.