LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO III - Dei delitti contro l'Amministrazione della giustizia
Capo I - Dei delitti contro l'attività giudiziaria
Ritrattazione
Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento. (1)
Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile.
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(1) Comma sostituito dall'art. 11, DL 8/6/1992 n. 306 convertico con modificazioni dalla L 7/8/1992 n. 356 e successivamente modificato dall'art. 22 L 7/12/2000 n. 397.