LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO III - Dei delitti contro l'Amministrazione della giustizia
Capo I - Dei delitti contro l'attività giudiziaria
Falsa testimonianza
Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'Autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni. (1)
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(1) Articolo modificato dall'art. 11, DL 8/6/1992 n. 306 convertito con modificazioni dalla L 7/8/1992 n. 356.