LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO III - Dei delitti contro l'Amministrazione della giustizia
Capo I - Dei delitti contro l'attività giudiziaria

False informazioni al pubblico ministero (1)

Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione fino a quattro anni, (2).
Ferma l'immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere (3).
Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell'ipotesi prevista dall'articolo 391-bis, comma 10, del codice di procedura penale, anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal difensore. (4)

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(1) Articolo aggiunto dall'art. 11, DL 8/6/1992 n. 306 convertito con modificazioni dalla L 7/8/1992 n. 356.
(2) Comma modificato dall'art. 25, L 8/8/1995 n. 332.
(3) Comma aggiunto dall'art. 25, L 8/8/1995 n. 332.
(4) Comma aggiunto dall'art. 19, L 7/12/2000 n. 397.


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