LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO III - Dei delitti contro l'Amministrazione della giustizia
Capo I - Dei delitti contro l'attività giudiziaria

Omissione di referto

Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la multa fino a euro 516 (lire un milione). (1)
Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

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(1) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689.


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