LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO III - Dei delitti contro l'Amministrazione della giustizia
Capo I - Dei delitti contro l'attività giudiziaria

Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio

L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a euro 103 (lire duecentomila). (1)
Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa, né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico. (2)

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(1) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire 40.000.
(2) Comma modificato dall'art. 104, L 22/12/1975 n. 685 come sostituito dall'art. 32, L 26/6/1990 n. 162.


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