LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO II - Dei delitti contro la pubblica Amministrazione
Capo III -
Disposizioni comuni ai capi precedenti
Nozione del pubblico ufficiale (1)
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. (2)
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. (3)
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(1) Articolo sostituito dall'art. 17, L 26/4/1990 n. 86.
(2) Comma modificato dall'art. 4, L 7/2/1992 n. 181.
(3) Comma sostituito dall'art. 4, L 7/2/1992 n. 181.