LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO II - Dei delitti contro la pubblica Amministrazione
Capo II -
Dei delitti dei privati contro la pubblica Amministrazione
Frode nelle pubbliche forniture
Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032 (lire due milioni) (1).
La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.
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(1) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire 400.000.