LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO II - Dei delitti contro la pubblica Amministrazione
Capo II -
Dei delitti dei privati contro la pubblica Amministrazione
Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro
Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, dei quali l'Autorità ha ordinato il sequestro, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 (lire duecentomila) a euro 619 (un milione duecentomila).(1)
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(1) Comma modificato dall'art. 40, DLGS 30/12/1999 n. 507.