LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO II - Dei delitti contro la pubblica Amministrazione
Capo II -
Dei delitti dei privati contro la pubblica Amministrazione
Agevolazione colposa
Se la violazione dei sigilli è resa possibile, o comunque agevolata, per colpa di chi ha in custodia la cosa, questi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 (lire trecentomila) a euro 929 (un milione ottocentomila). (1)
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(1) Comma modificato dall'art. 39, DLGS 30/12/1999 n. 307.