LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO II - Dei delitti contro la pubblica Amministrazione
Capo II - Dei delitti dei privati contro la pubblica Amministrazione

Violazione di sigilli

Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'Autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o la identità di una cosa è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 103 (lire duecentomila) a euro 1.032 (due milioni). (1)
Se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione da tre a cinque anni e della multa da euro 309 (lire seicentomila) a euro 3.098 (sei milioni). (1) (2)

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(1) Importi elevati dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689. Precedentemente gli importi erano fissati in lire 40.000 e in lire 400.000.
(2) Importi elevati dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689. Precedentemente gli importi erano fissati in lire 120.000 e in lire 1.200.000.


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