LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO II - Dei delitti contro la pubblica Amministrazione
Capo II -
Dei delitti dei privati contro la pubblica Amministrazione
Millantato credito
Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale, o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309 (lire seicentomila) a euro 2.065 (quattro milioni). (1)
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 516 (lire un milione) a euro 3.098 (sei milioni), se il colpevole riceve o fa dare o promettere a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato o di doverlo remunerare. (1)
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(1) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689.