LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO II - Dei delitti contro la pubblica Amministrazione
Capo II - Dei delitti dei privati contro la pubblica Amministrazione

Offesa all'Autorità mediante danneggiamento di affissioni

Chiunque, per disprezzo verso l'Autorità, rimuove, lacera, o, altrimenti, rende illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell'Autorità stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 (lire duecentomila) a euro 619 (un milione duecentomila). (1)

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(1) Comma modificato dall'art. 38, DLGS 30/12/1999 n. 507.


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