LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO II - Dei delitti contro la pubblica Amministrazione
Capo II -
Dei delitti dei privati contro la pubblica Amministrazione
Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario
Chiunque offende l'onore o il prestigio di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica Autorità costituita in collegio, al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. (1)
La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno, diretto al Corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni.
La pena è della multa da euro 2.000 a euro 6.000 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. (2)
Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
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(1) Comma modificato dall'art. 18, L 25/6/1999 n. 205 e successivamente dall'art. 11, L 24/2/2006 n. 85.
(2) Comma modificato dall'art. 11, L 24/2/2006 n. 85.