LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO II - Dei delitti contro la pubblica Amministrazione
Capo I - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione

Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (1)

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309 (lire seicentomila).

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(1) Articolo sostituito dall'art. 86, L 24/11/1981 n. 689.


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