LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO II - Dei delitti contro la pubblica Amministrazione
Capo I - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione
Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (1)
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (un milione).
Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 (lire sessantamila) a euro 309 (lire seicentomila) se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia.
La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309 (lire seicentomila), se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.
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(1) Articolo sostituito dall'art. 86, L 24/11/1981 n. 689.