LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO II - Dei delitti contro la pubblica Amministrazione
Capo I - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione

Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516 (lire un milione) (1).
I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098 (lire sei milioni) (1) (2).
[Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente].

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(1) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire 200.000.
(2) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689. Precedentemente l'importo era fissato in lire 1.200.000.


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