LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO II - Dei delitti contro la pubblica Amministrazione
Capo I - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione
Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 (lire un milione). (1)
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(1) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689.