LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO II - Dei delitti contro la pubblica Amministrazione
Capo I - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione
Pene per il corruttore (1)
Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319bis, nell'articolo 319ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.
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(1) Articolo sostituito dall'art. 11, L 26/4/1990 n. 86 e successivamente modificato dall'art. 2, L 7/2/1992 n. 181.