LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO I - Dei delitti contro la personalità dello Stato
Capo V - Disposizioni generali e comuni ai capi precedenti

Autorizzazione o richiesta di procedimento (1)

Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 277, 278, 279, 287 e 288 non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro per la giustizia.
Parimenti non si può procedere senza tale autorizzazione per i delitti preveduti dagli articoli 247, 248, 249, 250, 251 e 252, quando sono commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, allo Stato italiano.
Per il delitto preveduto nell'art. 290, quando è commesso contro l'Assemblea Costituente ovvero contro le Assemblee legislative o una di queste, non si può procedere senza l'autorizzazione dell'Assemblea, contro la quale il vilipendio è diretto. Negli altri casi non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro per la giustizia.
I delitti preveduti dagli articoli 296, 297, 298 in relazione agli articoli 296 e 297, e dall'art. 299 sono punibili a richiesta del Ministro per la giustizia.

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(1) Articolo sostituito dall'art. 2, L 11/11/1947 n. 1317.


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