LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO I - Dei delitti contro la personalità dello Stato
Capo V - Disposizioni generali e comuni ai capi precedenti

Espulsione dello straniero

Lo straniero, condannato a una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo, è espulso dallo Stato.


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