LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO I - Dei delitti contro la personalità dello Stato
Capo V - Disposizioni generali e comuni ai capi precedenti

Cospirazione politica mediante accordo

Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.
Per i promotori la pena è aumentata.
Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.


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