LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO I - Dei delitti contro la personalità dello Stato
Capo V - Disposizioni generali e comuni ai capi precedenti

Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.
Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.


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