LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO I - Dei delitti contro la personalità dello Stato
Capo IV - Dei delitti contro gli Stati esteri, i loro capi e i loro rappresentanti

Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero (1)

Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, con espressioni ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformitā del diritto interno dello Stato italiano, č punito con l'ammenda da euro 100 a euro 1.000.

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(1) Articolo sostituito dall'art. 6, L 24/2/2006 n. 85.


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