Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze Armate (1)
Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l'ordine giudiziario, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. (2)
La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione.
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(1) Articolo sostituito dall'art. 2, L 11/11/1947, n. 1317 e successivamente modificato dall'art. 1, L 30/7/1957 n. 655.
(2) Comma modificato dall'art. 11, L 24/2/2006 n. 85.