Attentato contro organi costituzionali e contro le Assemblee regionali (1)
E' punito con la reclusione da uno a cinuqe anni, qualora non si tratti di un pił grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:
1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;
2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni.
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(1) Articolo sostituito dall'art. 2, L 11/11/1947 n. 1317, modificato dall'art. 1, L 30/7/1957 n. 655 e successivamente sostituito dall'art. 4, L 24/2/2006 n. 85.