LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO I - Dei delitti contro la personalità dello Stato
Capo II - Dei delitti contro la personalità interna dello Stato

Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero

Chiunque nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini, perché militino al servizio o a favore dello straniero, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni. (1)
La pena è aumentata se fra gli arruolati sono militari in servizio, o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare.

-----
(1) Comma modificato dall'art. 7, L 12/5/1995 n. 210.


Indietro

Stampa questa pagina