Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero
Chiunque nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini, perché militino al servizio o a favore dello straniero, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni. (1)
La pena è aumentata se fra gli arruolati sono militari in servizio, o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare.
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(1) Comma modificato dall'art. 7, L 12/5/1995 n. 210.