Attentato contro la costituzione dello Stato (1)
Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di Governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
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(1) Articolo sostituito dall'art. 2, L 11/11/1947 n. 1317 e successivamente dall'art. 3, L 24/2/2006 n. 85.