LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO I - Dei delitti contro la personalità dello Stato
Capo II - Dei delitti contro la personalità interna dello Stato

Offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica (1)

Chiunque offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

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(1) Articolo sostituito dall'art. 2, L 11/11/1947 n. 1317.


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