LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO I - Dei delitti contro la personalità dello Stato
Capo I - Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato

Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale

Chiunque senza autorizzazione del Governo promuove, costituisce, organizza o dirige nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, o sezioni di essi, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 516 (lire un milione) a euro 2.065 (quattro milioni) (1).
Se l'autorizzazione è stata ottenuta per effetto di dichiarazioni false o reticenti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a euro 1.032 (lire due milioni) (1).

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(1) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689.


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