Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (1)
Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
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(1) Articolo aggiunto dall'art. 15, DL 27/7/2005 n. 144.