LIBRO II - DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO I - Dei delitti contro la personalità dello Stato
Capo I - Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato

[Attività antinazionale del cittadino all'estero

Il cittadino, che, fuori del territorio dello Stato, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato, per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato all'estero, o svolge comunque un'attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.] (1)

-----
(1) Articolo abrogato dall'art. 12, L 24/2/2006 n. 85.

Indietro

Stampa questa pagina