Utilizzazione dei segreti di Stato
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega a proprio o altrui profitto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali che egli conosca per ragione del suo ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete nell'interesse della sicurezza dello Stato , è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032 (lire due milioni) (1).
Se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano, o se ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari, il colpevole è punito con l'ergastolo.
-----
(1) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689.