Commercio col nemico
Il cittadino, o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato il quale, in tempo di guerra e fuori dei casi indicati nell'articolo 248, commercia, anche indirettamente, con sudditi dello Stato nemico, ovunque dimoranti, ovvero con altre persone dimoranti nel territorio dello Stato nemico, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della merce e, in ogni caso, non inferiore a euro 1.032 (lire due milioni). (1)
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(1) Importo elevato dall'art. 113, L 24/11/1981 n. 689.