LIBRO I - DEI REATI IN GENERALE
TITOLO VIII - Delle misure amministrative di sicurezza
Capo II - Delle misure di sicurezza personali
Sezione II - Disposizioni speciali

Cauzione di buona condotta (1)

La cauzione di buona condotta è data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a euro 103 (lire duecentomila), né superiore a euro 2.065 (lire quattro milioni).
In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale.
La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno, né superiore a cinque, e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata.

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(1) Articolo sostituito dall'art. 1, L 12/7/1961 n. 603 e successivamente dall'art. 104, L 24/11/1981 n. 689.


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