LIBRO I - DEI REATI IN GENERALE
TITOLO VIII - Delle misure amministrative di sicurezza
Capo I - Delle misure di sicurezza personali
Sezione II - Disposizioni speciali

Minore imputabile

Quando il minore che ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, sia riconosciuto imputabile, il giudice può ordinare che, dopo la esecuzione della pena, egli sia ricoverato in un riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata, tenuto conto delle circostanze indicate nella prima parte dell'articolo precedente.
È sempre applicata una delle predette misure di sicurezza al minore che sia condannato per delitto durante la esecuzione di una misura di sicurezza, a lui precedentemente applicata per difetto d'imputabilità.


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